1. Ai fini di cui alla presente legge, si applicano le definizioni stabilite dal presente articolo.
2. Per «condizione clinica debilitante» si intende:
a) lo stato terminale di pazienti affetti da cancro o da sindrome da immunodeficienza;
b) la situazione di pazienti affetti da cancro, sindrome da immunodeficienza, virus da immunodeficienza, sclerosi multipla o glaucoma, a condizione che:
1) la malattia o il trattamento di essa provochi sintomi severi, persistenti e non trattabili;
2) nel corso dell'evoluzione della malattia siano state attuate tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche previste dai relativi protocolli medici e tali procedure non abbiano condotto ad un significativo alleviamento dei sintomi;
c) le condizioni cliniche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), individuate con apposito decreto del Ministro della salute.
3. Per «limite al possesso» si intende la quantità di cannabis posseduta dal paziente, che non può comunque superare il numero di tre piante di cannabis coltivate e il peso di 100 grammi di cannabis utilizzabile.
4. Per «coltivatore autorizzato» si intende una persona di almeno diciotto anni di età e senza precedenti di condanna per reati legati al traffico di droga, a cui è stata rilasciata dall'azienda sanitaria locale l'autorizzazione all'acquisto, alla coltivazione,