Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, si applicano le definizioni stabilite dal presente articolo.
      2. Per «condizione clinica debilitante» si intende:

          a) lo stato terminale di pazienti affetti da cancro o da sindrome da immunodeficienza;

          b) la situazione di pazienti affetti da cancro, sindrome da immunodeficienza, virus da immunodeficienza, sclerosi multipla o glaucoma, a condizione che:

              1) la malattia o il trattamento di essa provochi sintomi severi, persistenti e non trattabili;

              2) nel corso dell'evoluzione della malattia siano state attuate tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche previste dai relativi protocolli medici e tali procedure non abbiano condotto ad un significativo alleviamento dei sintomi;

          c) le condizioni cliniche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), individuate con apposito decreto del Ministro della salute.

      3. Per «limite al possesso» si intende la quantità di cannabis posseduta dal paziente, che non può comunque superare il numero di tre piante di cannabis coltivate e il peso di 100 grammi di cannabis utilizzabile.
      4. Per «coltivatore autorizzato» si intende una persona di almeno diciotto anni di età e senza precedenti di condanna per reati legati al traffico di droga, a cui è stata rilasciata dall'azienda sanitaria locale l'autorizzazione all'acquisto, alla coltivazione,

 

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al trasporto, al trasferimento e alla vendita di cannabis.
      5. Per «paziente autorizzato» si intende una persona a cui è stata rilasciata dall'azienda sanitaria locale l'autorizzazione all'uso medico di cannabis a causa delle sue condizioni cliniche debilitanti.
      6. Per «intermediario autorizzato» si intende una persona di almeno diciotto anni di età e senza precedenti di condanna per reati legati al traffico di droga, delegata dal paziente autorizzato al prelievo e al trasporto di cannabis dall'azienda sanitaria locale al domicilio del paziente stesso.
      7. Per «luogo sicuro» si intende un edificio o uno spazio chiuso il cui accesso è permesso solo ai coltivatori, agli intermediari e ai pazienti autorizzati.
      8. Per «cannabis utilizzabile» si intendono le foglie ed i fiori secchi di cannabis, nonché ogni mistura o preparazione a base di cannabis, esclusi i semi, gli steli e le radici della pianta.
      9. Per «uso medico» si intendono l'acquisto, il possesso, la coltivazione in luogo sicuro, l'uso e il trasporto di cannabis o dell'attrezzatura necessaria alla sua somministrazione ad uso terapeutico per i pazienti autorizzati in condizioni cliniche debilitanti.